Il Tar di Catania ha accolto i ricorsi presentati da Cellnex Italia Spa e Zefiro Net Srl contro il Comune di Canicattini Bagni, annullando il provvedimento con cui l’ente aveva revocato in autotutela il titolo abilitativo formatosi per silenzio-assenso per l’installazione di una stazione radio base per telefonia mobile in via Giovanni Falcone.
La sentenza, pubblicata il 30 marzo 2026, riguarda due ricorsi riuniti e chiude, almeno in questa fase, un contenzioso amministrativo complesso nato attorno all’installazione di un impianto 4G e 5G. Le due società avevano presentato l’istanza al Comune il 5 luglio 2024 per realizzare una stazione radio base in via Giovanni Falcone. Nel corso dell’iter erano arrivati: il parere tecnico favorevole di Arpa il 29 luglio 2024; l’autorizzazione paesaggistica della Soprintendenza di Siracusa il 27 agosto 2024 e l’autorizzazione del Genio Civile il 30 ottobre 2024.
Nonostante questo, il Comune aveva espresso un primo parere negativo nell’ottobre 2024. Quel diniego era stato già annullato dal Tar con una precedente sentenza, la n. 954/2025, con cui i giudici avevano accertato che si era comunque formato per silenzio-assenso, essendo trascorsi i termini senza un valido diniego. Successivamente, però, il Comune aveva tentato un’altra strada, avviando e poi concludendo nel settembre 2025 un procedimento di annullamento in autotutela del titolo.
Il Tribunale amministrativo ha ritenuto fondate le censure delle due società sotto più profili. Il primo punto riguarda il termine per l’autotutela. Secondo il Tar, il titolo si era formato il 3 settembre 2024 e il Comune non poteva intervenire oltre i termini previsti, salvo il caso di false rappresentazioni dei fatti da parte dei privati. Circostanza che, secondo i giudici, non è stata dimostrata.
Il Comune sosteneva che le società avessero omesso elementi rilevanti, come la presenza di “siti sensibili” nelle vicinanze e altre presunte carenze documentali. Di contro, però, il Tar ha osservato che l’ubicazione del sito era stata indicata in modo chiaro; l’eventuale presenza di siti sensibili era un elemento che il Comune poteva verificare da sé e che l’ente non aveva ancora adottato un regolamento comunale sui siti sensibili.
Il secondo profilo riguarda il difetto di motivazione. Per i giudici amministrativi, il Comune non ha indicato un interesse pubblico concreto e attuale tale da giustificare l’annullamento del titolo, limitandosi a richiamare in modo generico la tutela della salute pubblica, dell’assetto del territorio e della legalità.
Sul punto il Tar ribadisce un principio consolidato: l’autotutela non può essere usata solo per ripristinare in astratto la legalità, ma richiede una motivazione ulteriore e un bilanciamento con l’affidamento maturato dal privato.
La sentenza entra anche nel merito delle contestazioni tecniche avanzate dal Comune e le respinge una a una. Secondo il Tar, infatti, la formazione del silenzio-assenso non è impedita da eventuali carenze documentali, che al massimo possono essere valutate in autotutela nei limiti di legge. Sempre secondo il tribunale amministrativo il parere dell’Asp non era necessario, non vi era alcuna violazione urbanistica, perché gli impianti di telecomunicazione sono assimilati alle opere di urbanizzazione primaria e sono quindi compatibili, in via generale, con le destinazioni urbanistiche, infine, il Comune non poteva contestare in proprio l’attendibilità tecnica dell’analisi sull’impatto elettromagnetico, trattandosi di valutazioni di competenza esclusiva di Arpa, che peraltro aveva confermato anche successivamente la compatibilità dell’impianto con i limiti di legge.
Il Tar ha inoltre respinto la richiesta del Comune di disporre una verificazione tecnica, così come le richieste di rinvio alla Corte di Giustizia europea e di questione di legittimità costituzionale.
I giudici hanno quindi accolto entrambi i ricorsi e disposto l’annullamento dei provvedimenti impugnati. Il Comune di Canicattini Bagni è stato anche condannato a pagare le spese di lite, liquidate in 1.000 euro per ciascuna ricorrente.
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