Cronaca

Fotovoltaico “Vizzini” negli Iblei. Il Tar respinge il ricorso di PV Italy 009: no all’impianto da 238,8 Megawatt

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Il Tar di Catania ha respinto il ricorso della società PV Italy 009 S.r.l. contro il giudizio negativo di compatibilità ambientale sul maxi impianto fotovoltaico denominato “Vizzini”, da 238,8 MW, previsto tra i territori di Vizzini, Mineo, Giarratana e Buccheri. La sentenza, pubblicata il 26 marzo 2026, conferma quindi la validità del decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 7 marzo 2025, che aveva espresso parere negativo di Via e determinato anche la sospensione del procedimento di autorizzazione unica da parte della Regione.

Il progetto, come emerge anche dalla documentazione ministeriale, prevedeva un grande impianto fotovoltaico su terreni agricoli, con relative opere di connessione alla rete nazionale. Il procedimento aveva già incassato il parere negativo n. 285 del 14 marzo 2024 della Commissione Tecnica Pnrr-Pniec, poi richiamato nel decreto ministeriale impugnato dalla società.

“Si è avuto riguardo dell’ambiente e di un paesaggio di estrema bellezza e di elevato valore naturalistico, con particolare riferimento al Bosco Pisano, peraltro ormai rientrante nell’elenco regionale dei boschi vetusti di sicilia, oltre a essere già Zona SIC e Natura 2000 e dove, peraltro, insiste la Zelkova Sicula, arbusto preistorico unico al mondo – le parole del sindaco di Buccheri, Alessandro Caiazzo -. Al di là della valenza progettuale dell’opera opposta, non si può negare che a volte bisogna fermarsi, contemperando i vari interessi in campo, davanti al patrimonio naturale che i nostri meravigliosi Borghi custodiscono da millenni e che vogliamo rimanga inalterato per poterlo far godere e vivere nella sua vera essenza anche alle generazioni future”.

Nel merito, il Tar ha ritenuto infondati tutti i motivi di ricorso. I giudici amministrativi hanno escluso che il Ministero avesse “abdicato” al proprio ruolo, limitandosi a recepire automaticamente i pareri tecnici: secondo la sentenza, il richiamo al parere della Commissione tecnica costituisce una motivazione per relationem sufficiente e legittima, perché incorpora valutazioni tecniche e giuridiche puntuali sull’impatto ambientale, paesaggistico e territoriale del progetto.

Uno dei passaggi centrali della decisione riguarda il consumo di suolo. Il Tar ha ritenuto non condivisibile la tesi della società secondo cui alcune aree non meritassero una tutela rafforzata o non avessero un valore ecologico tale da impedire la realizzazione dell’impianto. Al contrario, la sentenza richiama il principio, sempre più forte anche nel diritto europeo, secondo cui la protezione del suolo e la limitazione della sua artificializzazione sono elementi rilevanti nella valutazione ambientale. In questo quadro, i giudici hanno considerato adeguatamente motivati i rilievi sul possibile impatto dell’impianto su rimboschimenti, habitat, equilibrio idrogeologico e aree già fragili dal punto di vista ambientale.

Il Tar ha inoltre giudicato non decisive le contestazioni della società sulle presunte carenze istruttorie, osservando che nel corso del procedimento erano state formulate diverse richieste di integrazioni documentali e chiarimenti, in parte non riscontrate in modo adeguato. Anche sotto questo profilo, quindi, non sarebbe emersa quella mancanza di contraddittorio o quel difetto di soccorso istruttorio sostenuti nel ricorso.

Altro punto rilevante è quello paesaggistico. La sentenza valorizza i pareri delle Soprintendenze e del Ministero della Cultura, ritenendo che non si trattasse di osservazioni astratte o stereotipate, ma di rilievi inseriti coerentemente nel quadro dei piani paesaggistici e dei vincoli esistenti. Il Tar sottolinea che il progetto avrebbe inciso su aree prossime a corsi d’acqua, fasce di rispetto, contesti di pregio naturalistico e zone con specifiche criticità geomorfologiche.

Un altro elemento che ha pesato nella decisione riguarda la riduzione drastica dell’intervento ipotizzabile alla luce dei rilievi tecnici. Secondo quanto riportato nella sentenza, eliminando le porzioni progettuali ritenute incompatibili, l’impianto sarebbe passato da una capacità iniziale di 239 MW a un progetto residuale di circa 53 MW, con costi di connessione non più compatibili con l’equilibrio economico dell’iniziativa. Per il Tar, questo rendeva inidonee anche eventuali soluzioni alternative prospettate dalla società.

Il collegio ha poi richiamato il principio europeo di favore verso la diffusione delle fonti rinnovabili, precisando però che tale orientamento non autorizza automaticamente la compressione di altri interessi di pari rango, come il paesaggio, l’ambiente e la tutela del suolo. In sostanza, la promozione delle rinnovabili resta un obiettivo prioritario, ma non può tradursi in una prevalenza automatica e indiscriminata su ogni altro valore protetto.

Alla fine, il Tar ha rigettato integralmente il ricorso e compensato le spese di lite. Resta quindi in piedi il giudizio ambientale negativo che, almeno allo stato, blocca uno dei più grandi progetti fotovoltaici previsti nell’area interna tra Catania, Ragusa e Siracusa.