Il Tar ha rigettato il ricorso del Comune di Palazzolo Acreide contro l’Ati idrico: non potrà gestire in autonomia il servizio idrico integrato. Per legge, entro l’1 luglio 2022 le gestioni del servizio idrico in forma autonoma per le quali l’Ente di governo dell’Ambito non si sia ancora espresso sulla ricorrenza dei requisiti per la salvaguardia confluiscono nella gestione unica individuata dal medesimo ente ed entro il 30 settembre 2022, l’Ente di governo dell’Ambito provvede ad affidare al gestore unico tutte le gestioni.
Ne consegue che la scadenza (1 luglio 2022) produce un effetto di natura provvedimentale, determinando il passaggio della gestione autonoma nella gestione unica, con la conseguenza che l’istanza del Comune non poteva (più) essere accolta. La circostanza che l’Assemblea Territoriale Idrica abbia ugualmente provveduto (tardivamente) il 22 agosto 2022, con cui è stata (anche) accertata l’insussistenza dei requisiti per la gestione autonoma del servizio idrico integrato, appare, quindi, irrilevante, sia perché la decisione adottata – plurimotivata – è comunque adeguatamente sostenuta da tale singola e specifica motivazione, sia perché. comunque, il provvedimento non avrebbe potuto avere diverso contenuto. “Né può eccepirsi – si legge nel provvedimento – che nella specie non fosse intervenuta la concreta individuazione della “gestione unica” (e non del “gestore”), poiché l’Assemblea Territoriale Idrica aveva approvato il Piano d’Ambito scegliendo, per l’appunto, la forma interamente pubblica per la “gestione” del servizio idrico integrato”.
Ma i giudici amministrativi hanno approfondito ancor di più la vicenda: “la competenza a provvedere deve essere valutata con riferimento al momento di adozione del provvedimento e non tenendo conto di eventuali atti pregressi; l’esercizio dei poteri sostitutivi si fonda sul presupposto dell’inerzia dell’Ente di governo dell’Ambito e non determina una competenza permanente sulla vicenda in capo all’Amministrazione Regionale; una volta intervenuta l’adozione in via sostitutiva dell’atto da parte del commissario, la competenza a provvedere torna, pertanto, in capo all’Ente di governo, con la conseguenza che, una volta annullato nella sede giurisdizionale il provvedimento commissariale, è l’Ente di governo che deve provvedere tempestivamente sulla questione (pena il rinnovato esercizio del potere sostitutivo da parte del Presidente della Regione); l’art. 7 dello Statuto dell’Assemblea Territoriale Idrica indica in modo puntuale ed esplicito le competenze dell’Assemblea dei Rappresentati e non contempla le decisioni sulle gestioni salvaguardate; la circostanza che la definizione delle gestioni in salvaguardia costituisca, per usare l’espressione del Comune ricorrente, “un segmento propedeutico all’approvazione del Piano d’Ambito” non comporta il trasferimento della relativa competenza in capo all’Assemblea dei Rappresentanti, sia in quanto osta a tale conclusione l’inequivocabile tenore letterale dell’art. 7, sia perché nulla impedisce che la questione “propedeutica” relativa alle gestioni in salvaguardia sia delibata da un organo diverso da quello deputato ad esprimersi sul Piano d’Ambito; occorre il possesso attuale dei requisiti di legge per ottenere la gestione in salvaguardia, la quale presuppone un utilizzo efficiente della risorsa e di tutela del corpo idrico, dovendo al riguardo osservarsi che lo stesso Comune ha riconosciuto lo squilibrio fra costi e ricavi e l’esistenza di significative perdite fisiche della rete; sotto lo specifico profilo della “attualità” dei requisiti, non rileva, quindi, che il Comune abbia previsto l’intervento di totale sostituzione dei contatori nel Piano triennale delle opere pubbliche giusta deliberazione di Giunta 68 in data 24 aprile 2020 e che, da ultimo, con determinazione dirigenziale n. 768 in data 3 giugno 2022 sia stato approvato il progetto dell’impegno di spesa per “lavori di manutenzione straordinaria delle opere di captazione e distribuzione del civico acquedotto”, poiché tali provvedimenti non incidono sulla condizione “attuale” della rete”.
Discorso chiuso: ricorso rigettato.
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